Novità OIC 16: ora deducibili i costi futuri di smantellamento impianti e ripristino aree
24 luglio 2025
Dal 2024 è consentito capitalizzare i costi futuri di smantellamento impianti e ripristino aree nei casi in presenza di obbligo giuridico o contrattuale e con supporto di perizia giurata
Con gli emendamenti pubblicati a marzo 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità(OIC) ha modificato in modo sostanziale l’impostazione contabile relativa ai costi di smantellamento dei cespiti e di ripristino dei siti produttivi.
Cosa cambia in concreto ?
I costi di smantellamento impianti e / o ripristino aree:
- devono essere capitalizzati nel costo del cespite già nel momento dell’assunzione dell’obbligazione,
- e non più, come avveniva in prassi, nel momento del sostenimento effettivo della spesa.
A fronte dell'obbligazione (giuridica o contrattuale), si iscrive un fondo per rischi e oneri, ai sensi dell’OIC 31, e in contropartita si incrementa il valore del cespite (OIC 16). Questo nuovo valore sarà poi oggetto di ammortamento sistematico lungo la vita utile dell’immobilizzazione.
Quali costi sono coinvolti ?
- Smantellamento impianti,
- Ripristino dell’area(es.copertura terreni, bonifiche).
La logica sottostante: due livelli di informazione
Il nuovo approccio mira a fornire:
- Un’informazione patrimoniale completa: il costo totale dell’investimento comprende anche gli obblighi futuri di dismissione,
- Un’informazione di performance coerente: il costo è ammortizzato lungo la vita utile del bene, migliorando comparabilità e rappresentatività dei risultati.
Inquadramento civilistico
Ai sensi della nuova formulazione dell’OIC 16, il costo di un’immobilizzazione materiale può includere:
- i costi iniziali sostenuti per l’acquisizione o la costruzione del bene,
- gli oneri stimati necessari allo smantellamento e alla rimozione del bene e al ripristino del sito, a condizione che tali obblighi risultino da norme di legge, contratti, convenzioni o concessioni.
Tali costi vanno stimati in via prospettica e attualizzati, ove rilevante, e devono essere iscritti nel valore contabile del bene, concorrendo alla determinazione del relativo piano di ammortamento. Sul piano documentale, la presenza di una perizia tecnica asseverata rappresenta lo strumento idoneo a giustificare l’ammontare e la natura dell’accantonamento, oltre che a tutelare l’impresa in sede di controllo.
L’obiettivo dell’intervento OIC è allineare la prassi nazionale ai principi internazionali(IAS 16 e IFRIC 1), garantendo una rappresentazione economicamente corretta degli oneri futuri legati alla dismissione del cespite.
Conseguenze fiscali
Dal punto di vista tributario, la capitalizzazione iniziale dei costi futuri produce una deduzione per competenza ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, lett.b), del TUIR, secondo cui i componenti negativi di reddito sono deducibili quando risultano imputati a conto economico nell’esercizio di competenza.
Tale approccio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 272 / 2022, nel quale si riconosce che i costi di smantellamento iscritti sin dall’origine nel valore del bene possono essere ammortizzati e dedotti secondo le ordinarie aliquote fiscali, anche se non ancora sostenuti in termini finanziari.
Si tratta di un punto di svolta significativo: laddove in passato tali costi venivano generalmente dedotti al momento del sostenimento effettivo(con impatti negativi posticipati nel tempo), ora è possibile anticiparne il riconoscimento fiscale, generando un effetto positivo sulla fiscalità differita e sul cash flow .
È però necessario che:
- l’iscrizione contabile sia motivata e documentata,
- vi sia un vincolo giuridico certo e attuale all’assunzione del costo,
- la stima economica sia oggettiva, razionale e supportata da perizia.
Scarica il pdfREPowerEU
12 giugno 2025
Incentivi per l’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI
Dall’8 luglio al 30 settembre 2025 è attivo il nuovo sportello del bando REPowerEU, destinato alle PMI che investono in impianti fotovoltaici, mini-eolici e sistemi di accumulo. Le risorse disponibili ammontano a 178,6 milioni di euro, erogati sotto forma di contributi a fondo perduto.
L’agevolazione copre
- fino al 40% dei costi per le piccole imprese (30% per le medie) per l’acquisto e l’installazione di impianti FER,
- il 30% dei costi per i sistemi di accumulo dell’energia,
- il 50% delle spese sostenute per la certificazione energetica (se non obbligatoria per legge).
Ogni domanda può riguardare una sola unità produttiva, per un investimento massimo di 1 milione di euro, da avviare solo dopo la presentazione della domanda.
Sono esclusi
- i settori specifici elencati nell’Allegato 1 del bando,
- le imprese ad alta intensità energetica (energivore) e quelle con elevate emissioni CO₂ (ETS),
- i soggetti che hanno già partecipato allo sportello di giugno 2025.
Scarica il pdfCampeggi e mobile home, proroga dei termini al 15-12-2025
5 maggio 2025
La presentazione dei dati di aggiornamento della mappa catastale e del Catasto Fabbricati è stata prorogata dal 15 giugno al 15 dicembre 2025
Il Ministero del Turismo differisce dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 la data entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto devono presentare gli atti di aggiornamento della mappa catastale e del Catasto Fabbricati.
L’iniziativa nasce per garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale della nuova disciplina sulla non rilevanza catastale degli allestimenti mobili (case mobili e maxicaravan) nelle strutture ricettive all’aperto, così da permettere sia all’Agenzia delle Entrate di standardizzare le procedure, sia agli intestatari catastali di seguire un unico indirizzo interpretativo per la corretta individuazione dei beni da censire e stimare.
Scarica il pdfNuovo trattamento contabile per gli oneri di smantellamento e ripristino: le novità dell’OIC 16
3 aprile 2025
Con gli emendamenti pubblicati il 18 marzo 2024...
Introduzione
Con gli emendamenti pubblicati il 18 marzo 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato i principi contabili OIC 16 e OIC 31, introducendo un nuovo modello per la contabilizzazione degli oneri di smantellamento e ripristino. Queste modifiche, applicabili a partire dai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2024, hanno l’obiettivo di fornire una rappresentazione più fedele delle obbligazioni legate alla fine della vita utile dei cespiti.
Situazione precedente
Prima degli emendamenti, l’OIC 16 non consentiva la capitalizzazione degli oneri di smantellamento e ripristino nel costo del cespite. Tali costi erano generalmente rilevati come accantonamenti progressivi a conto economico durante la vita utile del bene. L’OIC 31, a sua volta, non prevedeva regole specifiche per i fondi di smantellamento e ripristino, ad eccezione dei costi per lo smantellamento delle discariche. Di conseguenza, le imprese dovevano accantonare un fondo passivo per tali spese, che erano deducibili solo al momento del loro effettivo sostenimento.
Le novità introdotte
Con le modifiche apportate, l’OIC 16 ora prevede che i costi di smantellamento e ripristino, quando derivanti da obblighi legali o contrattuali, siano capitalizzati come parte integrante del costo del cespite. In contropartita, viene iscritto un fondo per oneri futuri. Questo fondo è incrementato progressivamente attraverso l’imputazione degli interessi passivi di attualizzazione, anch’essi rilevati ad incremento del medesimo fondo. Il valore attuale di tali spese è oggetto di ammortamento lungo la durata della vita utile del bene.
Per i beni iscritti nel bilancio dell’utilizzatore perché acquisiti anche in godimento (ad esempio, in leasing o concessione), l’OIC 31 consente la capitalizzazione dei costi di smantellamento e ripristino tra le immobilizzazioni immateriali. In questo caso, la contropartita del fondo per oneri è rappresentata da un’attività immateriale, iscritta tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” ai sensi dell’OIC 24.
Implicazioni fiscali e condizioni per l’accesso
La circolare Assonime n. 26 del 19 dicembre 2024 ha analizzato le implicazioni fiscali delle nuove disposizioni, prospettando il riconoscimento fiscale ai fini IRES e IRAP degli ammortamenti rilevati, nei limiti dei coefficienti tabellari. Gli oneri di attualizzazione vanno prudentemente imputati a conto economico alla voce interessi e sono deducibili, a riguardo si auspica una specifica pronuncia interpretativa del MEF per la conferma della deducibilità fiscale.
Per poter capitalizzare gli oneri di smantellamento e ripristino, è necessaria la preventiva autorizzazione amministrativa per lo smaltimento. Ad esempio, nel caso di impianti fotovoltaici, tale autorizzazione riguarda la rimozione dai tetti, da essere svolta con l’autorizzazione all’operazione di superficie, identificando in modo analitico tutte le componenti agevolabili. Nel caso in cui non vi sia un’obbligazione legale o contrattuale a sostenere tali oneri, l’accantonamento resta rilevante solo ai fini civilistici, con deducibilità fiscale confermata solo al momento dell’effettivo sostenimento.
L’aggiornamento dei principi contabili secondo gli emendamenti all’OIC 16 e 31 rappresenta un passo verso una rappresentazione più accurata delle obbligazioni legate allo smantellamento e al ripristino dei cespiti, agevolando nel contempo l’accesso ai benefici in termini fiscali, purché siano rispettate le condizioni previste.
Scarica il pdfCER - Comunità Energetiche Rinnovabili
27 marzo 2025
Normativa che agevola il produttore e il consumatore partecipanti alla comunità energetica.
Il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto ha firmato un decreto che modifica gli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), estendendo l’accesso ai comuni sotto i 50.000 abitanti, introducendo flessibilità nei tempi di attuazione, consentendo un anticipo fino al 30% del contributo e abolendo il fattore di riduzione per il cumulo con altri contributi, ora in attesa della verifica della Corte dei Conti.
L’agevolazione consiste in una tariffa incentivante pari a circa 100 €/MWh e in un contributo in conto capitale del 40%. Nel caso di ottenimento del conto capitale, la tariffa incentivante viene dimezzata.
Sono ammessi impianti o potenziamenti massimo di 1MW, dotati anche di sistemi di accumulo.
Possono fare parte della CER: PMI, privati, Enti territoriali, (Grandi imprese solo come soggetti terzi).
Possono agevolare solo impianti entrati in esercizio da gennaio 2024 in poi.
L’impianto di produzione e punto di connessione devono rientrare nella stessa area sottesa alla medesima cabina primaria.
Le domande devono pervenire al GSE entro il 30 novembre 2025. Non c’è cumulabilità.
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