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Novità OIC 16: ora deducibili i costi futuri di smantellamento impianti e ripristino aree

Dal 2024 è consentito capitalizzare i costi futuri di smantellamento impianti e ripristino aree nei casi in presenza di obbligo giuridico o contrattuale e con supporto di perizia giurata

Con gli emendamenti pubblicati a marzo 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità(OIC) ha modificato in modo sostanziale l’impostazione contabile relativa ai costi di smantellamento dei cespiti e di ripristino dei siti produttivi.

Fonti

Cosa cambia in concreto ?

I costi di smantellamento impianti e / o ripristino aree:

  • devono essere capitalizzati nel costo del cespite già nel momento dell’assunzione dell’obbligazione,
  • e non più, come avveniva in prassi, nel momento del sostenimento effettivo della spesa.

A fronte dell'obbligazione (giuridica o contrattuale), si iscrive un fondo per rischi e oneri, ai sensi dell’OIC 31, e in contropartita si incrementa il valore del cespite (OIC 16). Questo nuovo valore sarà poi oggetto di ammortamento sistematico lungo la vita utile dell’immobilizzazione.

Quali costi sono coinvolti ?

  • Smantellamento impianti,
  • Ripristino dell’area(es.copertura terreni, bonifiche).

La logica sottostante: due livelli di informazione

Il nuovo approccio mira a fornire:

  1. Un’informazione patrimoniale completa: il costo totale dell’investimento comprende anche gli obblighi futuri di dismissione,
  2. Un’informazione di performance coerente: il costo è ammortizzato lungo la vita utile del bene, migliorando comparabilità e rappresentatività dei risultati.

Inquadramento civilistico

Ai sensi della nuova formulazione dell’OIC 16, il costo di un’immobilizzazione materiale può includere:

  • i costi iniziali sostenuti per l’acquisizione o la costruzione del bene,
  • gli oneri stimati necessari allo smantellamento e alla rimozione del bene e al ripristino del sito, a condizione che tali obblighi risultino da norme di legge, contratti, convenzioni o concessioni.

Tali costi vanno stimati in via prospettica e attualizzati, ove rilevante, e devono essere iscritti nel valore contabile del bene, concorrendo alla determinazione del relativo piano di ammortamento. Sul piano documentale, la presenza di una perizia tecnica asseverata rappresenta lo strumento idoneo a giustificare l’ammontare e la natura dell’accantonamento, oltre che a tutelare l’impresa in sede di controllo.

L’obiettivo dell’intervento OIC è allineare la prassi nazionale ai principi internazionali(IAS 16 e IFRIC 1), garantendo una rappresentazione economicamente corretta degli oneri futuri legati alla dismissione del cespite.

Conseguenze fiscali

Dal punto di vista tributario, la capitalizzazione iniziale dei costi futuri produce una deduzione per competenza ai sensi dell’art. 109, comma 1 e 2, lett.b), del TUIR, secondo cui i componenti negativi di reddito sono deducibili quando risultano imputati a conto economico nell’esercizio di competenza.

Tale approccio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 272 / 2022, nel quale si riconosce che i costi di smantellamento iscritti sin dall’origine nel valore del bene possono essere ammortizzati e dedotti secondo le ordinarie aliquote fiscali, anche se non ancora sostenuti in termini finanziari.

Si tratta di un punto di svolta significativo: laddove in passato tali costi venivano generalmente dedotti al momento del sostenimento effettivo(con impatti negativi posticipati nel tempo), ora è possibile anticiparne il riconoscimento fiscale, generando un effetto positivo sulla fiscalità differita e sul cash flow .

È però necessario che:

  • l’iscrizione contabile sia motivata e documentata,
  • vi sia un vincolo giuridico certo e attuale all’assunzione del costo,
  • la stima economica sia oggettiva, razionale e supportata da perizia.


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