
Con gli emendamenti pubblicati il 18 marzo 2024, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha aggiornato i principi contabili OIC 16 e OIC 31, introducendo un nuovo modello per la contabilizzazione degli oneri di smantellamento e ripristino. Queste modifiche, applicabili a partire dai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2024, hanno l’obiettivo di fornire una rappresentazione più fedele delle obbligazioni legate alla fine della vita utile dei cespiti.
Prima degli emendamenti, l’OIC 16 non consentiva la capitalizzazione degli oneri di smantellamento e ripristino nel costo del cespite. Tali costi erano generalmente rilevati come accantonamenti progressivi a conto economico durante la vita utile del bene. L’OIC 31, a sua volta, non prevedeva regole specifiche per i fondi di smantellamento e ripristino, ad eccezione dei costi per lo smantellamento delle discariche. Di conseguenza, le imprese dovevano accantonare un fondo passivo per tali spese, che erano deducibili solo al momento del loro effettivo sostenimento.
Con le modifiche apportate, l’OIC 16 ora prevede che i costi di smantellamento e ripristino, quando derivanti da obblighi legali o contrattuali, siano capitalizzati come parte integrante del costo del cespite. In contropartita, viene iscritto un fondo per oneri futuri. Questo fondo è incrementato progressivamente attraverso l’imputazione degli interessi passivi di attualizzazione, anch’essi rilevati ad incremento del medesimo fondo. Il valore attuale di tali spese è oggetto di ammortamento lungo la durata della vita utile del bene.
Per i beni iscritti nel bilancio dell’utilizzatore perché acquisiti anche in godimento (ad esempio, in leasing o concessione), l’OIC 31 consente la capitalizzazione dei costi di smantellamento e ripristino tra le immobilizzazioni immateriali. In questo caso, la contropartita del fondo per oneri è rappresentata da un’attività immateriale, iscritta tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” ai sensi dell’OIC 24.
La circolare Assonime n. 26 del 19 dicembre 2024 ha analizzato le implicazioni fiscali delle nuove disposizioni, prospettando il riconoscimento fiscale ai fini IRES e IRAP degli ammortamenti rilevati, nei limiti dei coefficienti tabellari. Gli oneri di attualizzazione vanno prudentemente imputati a conto economico alla voce interessi e sono deducibili, a riguardo si auspica una specifica pronuncia interpretativa del MEF per la conferma della deducibilità fiscale.
Per poter capitalizzare gli oneri di smantellamento e ripristino, è necessaria la preventiva autorizzazione amministrativa per lo smaltimento. Ad esempio, nel caso di impianti fotovoltaici, tale autorizzazione riguarda la rimozione dai tetti, da essere svolta con l’autorizzazione all’operazione di superficie, identificando in modo analitico tutte le componenti agevolabili. Nel caso in cui non vi sia un’obbligazione legale o contrattuale a sostenere tali oneri, l’accantonamento resta rilevante solo ai fini civilistici, con deducibilità fiscale confermata solo al momento dell’effettivo sostenimento.
L’aggiornamento dei principi contabili secondo gli emendamenti all’OIC 16 e 31 rappresenta un passo verso una rappresentazione più accurata delle obbligazioni legate allo smantellamento e al ripristino dei cespiti, agevolando nel contempo l’accesso ai benefici in termini fiscali, purché siano rispettate le condizioni previste.